«La decisione del Tar è una sconfitta del sindaco, rimasto sordo alle proposte delle associazioni di modificare un’ordinanza miope e dannosa - commenta Gianluca Felicetti, presidente della Lav - ma è anche una sconfitta della Asl veterinaria, che aveva suggerito l’emanazione di un atto illegittimo e illegale, tradendo di fatto le finalità dell’attività veterinaria di tutela degli animali, dettata dal Codice deontologico di categoria».
Il pronunciamento del Tar, oltre a riconoscere come la somministrazione di alimenti agli animali possa essere svolta anche nel rispetto delle norme igieniche e secondo i principi di civile convivenza, riconosce, a ragione, come il divieto di somministrare cibo possa incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali, facendo così cadere su di loro effetti che vanno addebitati solo ed esclusivamente a comportamenti scorretti di alcuni cittadini, che comunque ben possono essere individuati e sanzionati. Motivazioni, quindi, importanti anche sotto il profilo e l’interesse al benessere animale quelle contenute nella sentenza che riconosce anche come l’attività di coloro che somministrano alimenti agli animali non sia censurabile, ma al contrario apprezzabile. L’ordinanza di sospensione del Tar specifica inoltre che «la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell’abitudine del contatto con le persone e una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza». «Al sindaco di Brindisi chiediamo di mettere in atto ogni misura per contrastare il randagismo, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del benessere animale», conclude Ilaria Innocentidella Lav.
















